25.10.2012 Corte di Cassazione - Penale (E’ vessatorio allontanare il medico dalla sala operatoria)
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Il fatto.
Il direttore di una clinica universitaria è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio ed interruzione di pubblico servizio, poiché aveva emarginato un medico, impedendogli di prestare l'attività chirurgica, e aveva privato di funzioni un dirigente sostituto responsabile di Unità Operativa Complessa.
Il Tribunale ha riconosciuto l’imputato colpevole di entrambi i reati, mentre la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la pronuncia, condannandolo solo per l’abuso d’ufficio.
Il medico ha proposto ricorso per Cassazione.
Il diritto.
La Corte ha precisato che sussiste il reato di abuso d’ufficio con violazione di legge nello stesso momento in cui il direttore pone in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto, finalizzati ad una gestione autoritaria e "baronale" della clinica, tesa a punire i due qualificati professionisti, emarginandoli al fine di indurli ad abbandonare la struttura per altre destinazioni.
Infatti, il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità alle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, ispirandosi nei rapporti con i colleghi al principio di una assidua e solerte collaborazione.
Sul piano normativo, ai fini dell’integrazione dell’abuso d’ufficio rileva la palese violazione del principio costituzionale di “buona amministrazione”, che impone ad ogni funzionario pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi patrimoniali ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni, come quelli che, secondo la motivata ricostruzione dei giudici del merito, hanno caratterizzato la vicenda in questione ad opera dell'imputato.
Esito del giudizio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato al pagamento delle spese processuali.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 41215 del 22.10.2012
omissis
Svolgimento del processo.
1. A.W., direttore della Clinica urologica dell'Università di X. e primario dell'unità operativa di urologia dell'Azienda ospedaliera di X., fu rinviato a giudizio per rispondere dei reati previsti dall'art. 323 c.p., per avere, nello svolgimento delle predette funzioni, intenzionalmente arrecato un danno ingiusto:
A) al dr P.G.T., medico chirurgo urologo in servizio presso il medesimo reparto, compiendo atti e comportamenti di emarginazione nei suoi confronti e impedendogli di prestare l'attività chirurgica (di sala operatoria, di endoscopia e di endourologia) dal X. al X.;
B) al dr C.A., dirigente sostituto responsabile dell'Unità operativa complessa di Urologia, adottando due distinti provvedimenti con cui lo spossessava di funzioni e competenze a lui spettanti in forza di deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, attuativa delle disposizioni legislative e del contratto collettivo nazionale di lavoro in essa richiamate.
All' A. fu contestato anche il delitto di cui all'art. 340 c.p. per avere, con la sua condotta verso il dr P.G., turbato il regolare funzionamento del sevizio chirurgico, determinando il ritardato intervento su vari pazienti.
2. Con sentenza pronunciata il 17 luglio 2009, il Tribunale di X. dichiarò l'imputato colpevole dei predetti reati, uniti dal vincolo della continuazione, e lo condannò, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con la non menzione e la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore delle parti civili. Condannò inoltre in solido l'imputato e la responsabile civile Azienda ospedaliera di X. - quest'ultima limitatamente alla parte civile C. - al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, disponendo una provvisionale di Euro 150.000,00.
In ordine al capo A) dell'imputazione, il Tribunale accertò che l'imputato aveva esautorato il dr P.G.T. (che da tempo lavorava in reparto come aiuto responsabile della sezione day ospital e aiuto in seconda della sezione dozzinanti) per circa quattro mesi - dal 18 aprile 2006 fino all'intervento del giudice ex art. 700 c.p.c. che lo reintegrò nel suo posto di lavoro - dalle attività chirurgiche (salvo quelle connesse al turno di reperibilità), adottando "un atto di ostracismo... per monito e punizione" per gli atteggiamenti e comportamenti del P.G. che, contro la volontà del primario, aveva voluto partecipare al concorso di seconda fascia per due posti di professore associato, non aveva accettato il relativo risultato che lo aveva visto soccombente rispetto ad altri due medici e aveva poi assunto iniziative sul piano giudiziario.
Il Tribunale valutò arbitraria la condotta dell'imputato, ritenendo le giustificazioni addotte come apparenti e fittizie sussistendo ben altre legittime soluzioni per porre rimedio ai suoi contrasti con il P.: se non avesse riposto in lui fiducia come medico, avrebbe dovuto allontanarlo definitivamente dall'attività sanitaria, mentre invece lo aveva lasciato responsabile nei turni di reperibilità e quando era solo nel reparto; se non lo avesse stimato come persona, lo avrebbe potuto adibire a compiti che non comportavano la compresenza con il direttore.
Per quanto concerne il capo B), il Tribunale accertò che rimputato aveva arbitrariamente esautorato dalle sue attribuzioni il dr C.A., suo primo aiuto e vicario per nomina del Direttore generale dell'azienda ospedaliera (Delib. n. 140 del 24.2.2005), sostituendolo illegittimamente con il dr Ca. e ponendo il C. in terza posizione nella gerarchia del reparto, così inducendolo a trasferirsi presso l'ospedale di X., con danno irreversibile per la sua attività professionale.
3. La Corte d'appello di Venezia, su impugnazione dell'imputato e del responsabile civile, con la decisione indicata in epigrafe ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l' A. dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. per insussistenza del fatto e confermando la dichiarazione di responsabilità per i reati di abuso d'ufficio; ha ridotto la pena inflitta a un anno di reclusione e la provvisionale da pagare a Euro 70.000,00.
La Corte territoriale, nel rigettare l'appello in ordine alle imputazioni di abuso d'ufficio, ha concluso rilevando che tutte le iniziative adottate dell'imputato nei confronti del P. e del C. furono "frutto di un unico disegno punitivo di persone con le quali erano insorti reali (o presunti) dissidi personali, risolti con decisioni arbitrarie".
4. Ricorrono per cassazione l'imputato e la responsabile civile Azienda ospedaliera di X..
4.1. Il difensore dell'imputato deduce:
a) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), illogicità della motivazione in punto effetti discendenti dai provvedimento adottati dall'imputato (capo B dell'imputazione);
b) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e contraddittorietà di motivazione quanto alla tipologia e all'effettivo contenuto dei detti provvedimenti, apoditticamente definiti come mezzi di commissione dell'illecito ai danni del dr C.;
c) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 323 c.p. per irrilevanza della violazione di prassi, delle norme contenute in contatti collettivi di lavoro, per l'impossibilità di postulare una violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (in relazione al capo B);
d) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 323 c.p. per insussistenza dell'elemento soggettivo (in relazione al capo A);
e) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente agli interventi dell'imputato di cui al capo A);
f) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione sul tempo del commesso delitto in danno del dr P. e per il travisamento, per omissione, degli specifici riferimenti cronologici emersi dal dibattimento;
g) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 133 c.p., comma 1, n. 2;
h) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza di motivazione circa i parametri di rapporto fra entità del danno ed offerta reale;
i) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), illogicità della motivazione in punto parificazione - con fissazione di identica provvisionale - delle conseguenze dannose asseritamente cagionate al dr P. e al dr C..
4.2. Il difensore del responsabile civile, Azienda Ospedaliera di X., ricorre contro tutte le disposizioni civili della sentenza relative alla condanna in solido con l'imputato in relazione al capo B (risarcimento del danno, pagamento della provvisionale, rifusione delle spese processuali) e deduce:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 323 c.p. e artt. 2043 e ss. c.c. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e conseguente violazione delle norme sulla responsabilità civile da applicarsi nel processo penale, non essendo attribuibile all'Azienda alcuna responsabilità in ordine ai fatti contestati nell'impugnazione anche per illegittima parificazione tra responsabilità ex artt. 2043-2049 c.c. e responsabilità oggettiva;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 323 c.p. e artt. 2043 e ss. c.c. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'Azienda.
Motivi della decisione.
1. Il ricorso dell' A. è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte nella trattazione dei singoli motivi dedotti dal ricorrente, con l'avvertenza che le considerazioni in diritto valgono per entrambi gli addebiti mossi all'imputato.
2. Rileva innanzitutto il Collegio l'inammissibilità di tutti i motivi con cui il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e (in particolare lettere a, b, e ed f dei motivi sopra indicati).
I giudici di merito hanno proceduto ad una accurata e approfondita disamina di tutti gli elementi rilevanti acquisiti, dando conto dei criteri di giudizio e esponendo fatti e vantazioni con motivazione completa e coerente, giuridicamente corretta ed indenne da contraddizioni e da vizi logici.
In particolare, lucida e coerente risulta la giustificazione sull'accertamento dei reali motivi ritorsivi personali e professionali che indussero l'imputato ad azioni e atti emarginanti e vessatori nei confronti delle due parti offese, con gravi e negativi effetti sulla loro vita professionale e personale: il dr P. G., dopo quattro mesi di emarginazione professionale, con lesione della sua professionalità e della sua immagine di chirurgo presso pazienti, colleghi, dottorandi e studenti, fu reinserito nella piena attività chirurgica del reparto soltanto a seguito di provvedimento del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;
il dr C.A., illegittimamente retrocesso al terzo posto della gerarchia chirurgica, dopo anni di esercizio di qualificata professione presso il reparto di urologia della prestigiosa università di X., si rassegnò (a seguito delle ripetute sollecitazioni, pressioni e condotte dell' A.) a richiedere il più modesto incarico presso l'ospedale di X..
Dalle sentenze dei giudici del merito emerge l'intenzione programmatica dell' A. che, dopo essere uscito provato e agitato da un colloquio con il Preside della facoltà avvenuto il 10 marzo 2006, informò il dr C. che "avrebbe fatto dei morti professionali" e che tale suo intendimento doveva essere riferito a tutti gli altri in modo che ciascuno sapesse esattamente qual era l'idea del direttore. Di lì a poco seguirono i provvedimenti punitivi nei confronti dei due medici che avevano tenuto atteggiamenti non sintonici con la volontà del primario.
Ne consegue che le deduzioni che mettono in discussione tali accertamenti fattuali, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, invocando una "contestualizzazione" dei provvedimenti in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si risolvono in censure di fatto inammissibili in questa sede di legittimità.
3. Manifestamente infondati sono la denunciata inosservanza dell'art. 323 c.p. e il dedotto vizio di motivazione (motivo sub d ed anche sub f dell'elenco sopra sintetizzato) in relazione all'elemento soggettivo del contestato reato, commesso ai danno del dr P. G..
Per la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'abuso d'ufficio è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente. Nel caso in esame le sentenze di merito - che si possono considerare unitariamente - hanno dato conto dell'intenzionalità del dolo, sottolineando la precisa volontà dell'imputato di colpire il P.G. nell'attività più importante e qualificante del chirurgo, sospendendone la crescita professionale e procurandogli danno professionale (mancato esercizio della chirurgia, mancata esperienza, mancati contatti e relazioni connessi all'attività chirurgica), alla reputazione e alla vita di relazione (il medico fu pubblicamente additato come diffamatore e disfattista e poi messo da parte), alla sfera psicologica, per l'effetto di umiliazione e svalutazione in lui determinato.
4. Inammissibile è anche il motivo sub g, con cui si denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 133 c.p., comma 1, n. 2, sull'assunto che uno dei quattro mesi di estromissione del dr P.G. dalle attività chirurgiche andava imputato a periodo feriale. A prescindere dalla mancata specifica deduzione di tale doglianza nell'atto d'appello, il Collegio rileva la manifesta infondatezza della censura, giacchè la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reatò costituisce soltanto uno degli elementi di cui il giudice deve tenere nella determinazione della pena. Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel ridurre l'entità della sanzione inflitta dal Tribunale per meglio adeguarla al caso concreto, ha tenuto in considerazione l'insieme degli elementi elencati nell'art. 133 c.p., e particolarmente la personalità dell'imputato, fissando la pena base in un anno di reclusione, ridotta a otto mesi per le circostanze attenuanti generiche e poi aumentata di un terzo per la continuazione con il capo B) dell'imputazione. In tale contesto, risulta irrilevante perciò la mancata specificazione della durata (tre anzichè quattro mesi) di durata dell'emarginazione della parte offesa.
5. Manifestamente infondato è il motivo sub h), che deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 61 c.p., n. 6 in quanto l'offerta reale fatta dall'appellante fu ritenuta dalla Corte d'appello non interamente satisfattiva della pretesa risarcitoria a fronte dell'entità del danno cagionato.
Avendo la Corte territoriale rimesso la quantificazione del danno al separato giudizio dinanzi al giudice civile, non può il ricorrente pretendere esplicita motivazione sulla entità di esso. Poichè il giudice d'appello ha ritenuto di concedere una provvisionale di 70.000 Euro, risulta implicitamente motivato che l'offerta di 50.000 non è interamente satisfattiva, tanto da risultare inferiore alla somma liquidata a titolo di provvisionale.
6. Inammissibile è infine il motivo sub i) che deduce vizio di motivazione sulla somma di Euro 70.000,00, liquidata a titolo di provvisionale in favore sia del dr C. sia del dr P..
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. n. 34791/2010, Rv. 248348, Mazzamurro; n. 5001/2007, Rv. 236068, Mearini; n. 40410/2004, Rv. 230105, Farina).
7. Ammissibile, ma privo di fondamento, è invece il motivo sintetizzato sub c), variamente articolato nel ricorso dell' A. nelle pagine da 9 a 25, con cui si deduce erronea applicazione dell'art. 323 c.p., con riferimento al capo B) dell'imputazione, per irrilevanza della violazione di prassi, delle norme contenute in contatti collettivi di lavoro, per l'impossibilità di postulare una violazione di legge.
Contrariamente a quanto si assume in ricorso, la sussistenza del reato di abuso d'ufficio in danno del dr C. (come del dr P.) non è stata ritenuta per avere l'imputato procurato intenzionalmente un danno ingiusto alla parte offesa in violazione di una prassi o di norme contenute in contratti collettivi di lavoro, bensì per precise violazioni di legge.
Il riferimento a prassi o a disposizioni di contratti collettivi, contenuto nella sentenza impugnata o in quella di primo grado, non vizia minimamente il ragionamento giuridico svolto dai giudici del merito, avendo essi assunto la violazione delle procedure e delle previsioni di contratto collettivo come indici sintomatici di violazioni di leggi, la cui applicabilità è stata infondatamente contestata dal ricorrente, a cominciare dal D.P.R. n. 781 del 1979, art. 29, D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15.
Va innanzitutto ribadita la correttezza del riferimento operato dai giudici del merito al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 13, comma 3, in ordine alla violazione da parte dell'imputato del dovere di collaborazione.
Tale norma, che impone ad un pubblico dipendente un particolare dovere di collaborazione con tutti coloro che operano nella struttura amministrativa in cui egli è inserito, è ancora in vigore per i dirigenti medici, in quanto - nonostante la previsione del D.Lgs. n. 3 del 1993, art. 2 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 - la contrattazione collettiva per la dirigenza medica non ha mai disciplinato la materia e, perciò, non ha determinato la disapplicazione dell'art. 13. Questo, dunque, continua a disciplinare il comportamento del pubblico dipendente dirigente medico.
Da tale articolo, peraltro, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, "deve desumersi una volontà normativa più ampia di quanto non possa apparire dalla formula letterale, per quanto riguarda i soggetti cui si riferisce il comma 3 dell'art. 13 cit., in modo cioè da ricomprendervi non soltanto superiori e colleghi in senso stretto, ma tutti coloro i quali siano chiamati ad assolvere, per conto della amministrazione di appartenenza, compiti sia pure indirettamente attinenti all'attività di organizzazione dell'ufficio cui il dipendente appartiene" (Consiglio di Stato, Sez. 4 Sent. n. 466 del 30/05/1994).
Anche la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il perdurante vigore del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 13, sia in ambito di personale pubblico non contrattualizzato (Cass. Sez. 6, n. 1777/2006, Rv. 233114, Abeysundera), sia in ambito di dirigenza medica, facendone specifica applicazione proprio con riferimento a caso analogo a quello in esame, ritenendo che il "primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità delle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, in particolare ispirandosi nei rapporti con i colleghi, ai sensi dell'art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, al principio di una assidua e solerte collaborazione. Sussiste, pertanto, il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., allorchè il medesimo ponga in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte" (che - nel caso in allora esaminato - erano volte a dirottare pazienti dall'ospedale ad una clinica privata) (Cass. n. 3704/1999) Rv. 213027, Sanna), mentre nel caso oggi in esame erano finalizzate ad una gestione autoritaria e "baronale" della clinica urologica sino alla punizione di due qualificatissimi professionisti, emarginandoli al fine di punirli ed indurli ad abbandonare la clinica X.na per altre destinazioni (finalità raggiunta per quanto riguarda il C. e fallita per il P. grazie all'intervento del giudice del lavoro).
7.1. Infondate sono pure le censure che il ricorrente ha avanzato in ordine alla ritenuta applicabilità del D.P.R. n. 781 del 1979, art. 29 e D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52 e del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63. Osserva il Collegio che, nel rapporto di pubblico impiego, pur privatizzato, e nella relativa contrattazione collettiva di carattere privatistico, permangano caratteri di specialità, da cui si deduce una particolare pregnanza e precettività del dovere di imparzialità nella concreta gestione dei rapporti di lavoro, come più volte ha sottolineato la Corte costituzionale (sentenze nn. 120/2012, 146/2008, 104/2007, 82/2003).
A tal proposito viene in rilievo l'art. 97 Cost.. La giurisprudenza di legittimità ha sovente negato che il reato di abuso d'ufficio possa sussistere nella forma della violazione del predetto articolo, nella parte in cui ha natura meramente programmatica e, perciò, generica e inutilizzabile in campo penale per la necessità di precisa e tassativa descrizione della norma incriminatrice.
Questa Corte ha, però, ritenuto che l'art. 97 Cost. può costituire parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio nella parte in cui esso esprime un carattere immediatamente precettivo, in relazione all'imparzialità dell'azione del funzionario pubblico, che, nel suo nucleo essenziale, si traduce "nel divieto di favoritismi e, quindi nell'obbligo per l'amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili con la medesima misura" (Cass. n 25162/2008. Rv. 239892, Sassara).
E' stato perciò condivisibilmente ritenuto che nella fattispecie di cui all'art. 323 c.p., il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche soltanto dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione (cfr. in termini: nn. 2745372011, Rv. 250422, Acquistucci e 25162/2008, Rv. 239892, Sassara; e, più in generale, anche n. 9862/2009, Rv. 243532, Rigoldi; n. 155/2011, Rv. 251498; Rossi; Sez. 2, Sentenza n. 35048/2008, Rv. 243183, Masucci).
Ovviamente tale principio, già affermato per l'ipotesi di favoritismo, deve applicarsi anche al caso di vessazione, emarginazione e discriminazione motivata da ritorsione e finalizzata a procurare un ingiusto danno.
7.2. Si legge nella sentenza impugnata che "l' A., da un lato, tolse al esternino la tenuta delle agende della sala operatoria e la relativa formazione degli organigrammi (e ciò era strumentale anche all'esclusione dagli stessi del dr P.), attività per tradizione e per prassi affidate al vicario; dall'altro, stabilì che quest'ultimo lo potesse sostituire solamente in caso di contemporanea assenza sua e del terzo in ruolo, dr Ca.".
Ciò che rileva, in quest'ultima disposizione, non è di per sè la compilazione delle "agende", bensì - attraverso l'ordine di servizio sulla preparazione dell'organigramma di reparto - la retrocessione del C. al terzo posto, così vanificando illegittimamente il ruolo di vicario.
Correttamente la Corte d'appello, analizzando l'ordine di servizio n. 96/06 del 29 agosto 2006, avente ad oggetto "organigramma attività di reparto" ha ritenuto che la disposizione data dal direttore A. (secondo cui il dr C. subentrava soltanto in caso di assenza simultanea del Direttore e del dr Ca.) trasformò in vicario il dr Ca., retrocedendo illegittimamente il dr C. e così determinando l'ingiustificata umiliazione e la perdita della posizione lavorativa da lui raggiunta, senza alcuna reale ragione organizzativa, ma soltanto per ritorsione nei suoi confronti.
Tale ordine di servizio, oltre a violare il D.P.R. n. 781 del 1979, artt. 29, D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52 e D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, contrastava espressamente la delibera n. 140 del 24.2.2005 del Direttore generale, che aveva nominato il dr C. vicario del primario-direttore dell'unità operativa di urologia, e con le vincolanti procedure che (già oggetto in precedenza di norma primaria) erano previste dall'art. 11, comma 1, del contratto nazionale collettivo dell'area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale sottoscritto il 3 novembre 2005, per la nomina del sostituto. La "sostituzione" è infatti affidata all'azienda ospedaliera (e perciò al Direttore generale) su indicazione del responsabile della struttura complessa entro il 31 gennaio di ciascun anno. L' A., pertanto, non aveva alcun potere di disporre modificazioni di tale provvedimento ed avrebbe dovuto attendere l'anno successivo per indicare il nome di un altro dirigente della medesima struttura diverso dal C..
Le elencate inosservanze vengono in rilievo come elementi di fatto, mentre sul piano normativo ai fini dell'art. 323 c.p., rileva la palese violazione dell'art. 97 Cost. nella parte immediatamente precettiva, che impone, come si è innanzi sottolineato, a ogni funzionario pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi patrimoniali ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni, come quelli che, secondo la motivata ricostruzione dei giudici del merito, hanno caratterizzato la vicenda in questione ad opera dell'imputato.
8. Le ragioni sopra indicate rendono infondato anche il ricorso presentato dall'Azienda ospedaliera di X., responsabile civile, i cui motivi ripercorrono le doglianze dell' A. in ordine al capo B).
Infondate sono altresì le doglianze più specificamente attinenti alla responsabilità dell'azienda ospedaliera, affermata - fuori da ogni ipotesi di responsabilità oggettiva - in considerazione dell'indiscutibile potere di vigilanza che all'azienda spettava sul suo dipendente A., vigilanza che non risulta essere stata esercitata con efficienza ed efficacia così da impedire la condotta illegittima dell'imputato e, comunque, rimediare con immediatezza agli effetti determinati da tale condotta.
9. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione verso le parti civili delle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente A. a rifondere alle parti civili P.G.T. e C. A. le spese sostenute in questo grado e liquidate, per ciascuno, in Euro 4.200,00, oltre accessori di legge.