mercoledì, marzo 03, 2010

ricoveri ospedalieri

Non tutte le omissioni sono reato
Una signora si presenta accompagnata dal figlio al pronto soccorso di un
ospedale, lamentando forti dolori addominali per colica biliare. Il medico
del pronto soccorso contatta il collega del reparto di chirurgia chiedendo
di approntare un letto per il ricovero, ma quest'ultimo si rifiuta di
autorizzare il ricovero perchè convinto che la patologia non lo rendesse
necessario, anche perchè non erano stati fatti tutti gli accertamenti
necessari. Il caso è finito in tribunale e, in primo grado, il medico che si
era rifiutato di autorizzare il ricovero era stato condannato per il reato
di rifiuto di atti d'ufficio. Ma poi la Corte di Cassazione ha annullato la
sentenza di condanna. Secondo la Suprema Corte, il rifiuto del ricovero non
configura di per sè un rifiuto di atti d'ufficio, perchè l'art. 328 del
Codice Penale punisce il rifiuto solo in presenza di un'urgenza effettiva e
reale e vi sia il pericolo per le condizioni di salute del paziente. Il
medico, quindi, tenendo conto dei dati medico-scientifici e del singolo caso
che si trova ad affrontare, ha la possibilità di rifiutare una prestazione
se non la ritiene utile al momento. E, nel caso esaminato dalla Corte, tale
urgenza e condizione di pericolo non c'era, per cui il medico è stato
assolto perchè il fatto non sussiste.