sabato, marzo 10, 2007

....e lo chiamano progresso, che tristezza!

....nel pomeriggio di oggi (sabato 10.03.07) una signora anziana diabetica (84 anni) si reca al pronto soccorso per una infezione alla gamba (incisione?), è ricevuta da un infermiere che, sentito il caso, dicendo che al pronto soccorso queste cose non si fanno, indica di continuare la terapia e (lunedì) con la richiesta del medico di famiglia deve prenotare una visita all'ambulatorio di chirurgia generale; nessun consulto di nessun medico, rimanda a casa la signora senza alcuna documentazione di quanto avvenuto.

Il caso sarà trattato da un chirurgo, nella migliore delle ipotesi, tra 4-5 giorni!

Pronto soccorso? ma!

fatti:

  • l'infermiere non ha responsabilità di diagnosi e terapia!
  • è evidente una mancanza di risposta ad un bisogno!
  • questa infezione, che avrebbe potuto necessitare di una incisione, è trattata con ritardo rispetto alla necessità!
  • non è possibile richiedere i danni per mancanza di documentazione dell'episodio!

Solo le giornalate possono correggere la realtà dei comportamenti ospedalieri per salvaguardarsi da danni possibili per incompetenza di altri!

(p.s.: questo episodio è successo presso l'ospedale Careggi di Firenze)


mercoledì, marzo 07, 2007

consulenza e consulto (seguito)

I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che
del consulente.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi
familiari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale
documentazione relativa al caso.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una
dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato.

martedì, marzo 06, 2007

consulenza e consulto

Consulenza e consulto
Art. 60
- Consulenza e consulto -
Qualora la complessità del caso clinico o l’interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del paziente che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate.

(tratto dal codice professionale 2006)

lunedì, marzo 05, 2007

rapporti con il medico curante

Art. 59
- Rapporti con il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dell’interessato o del suo legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza.
Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente.

(tratto dal codice professionale 2006)