giovedì, ottobre 25, 2012

...quando il primario considera come di sua proprieta' (..questo e' tutto mio, comando io..) il reparto di chirurgia!

Medicina e Legge

Vessatorio allontanare il medico in sala operatoria.
Il direttore di una clinica universitaria è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio ed interruzione di pubblico servizio, poiché aveva emarginato un medico, impedendogli di prestare l'attività chirurgica, e aveva privato di funzioni un dirigente sostituto responsabile di Unità Operativa Complessa. Il Tribunale ha riconosciuto l’imputato colpevole di entrambi i reati, mentre la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la pronuncia, condannandolo solo per l’abuso d’ufficio. Il medico ha proposto ricorso per Cassazione. La Corte ha precisato che sussiste il reato di abuso d’ufficio con violazione di legge nello stesso momento in cui il direttore pone in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto, finalizzati ad una gestione autoritaria e "baronale" della clinica, tesa a punire i due qualificati professionisti, emarginandoli al fine di indurli ad abbandonare la struttura per altre destinazioni. Infatti, il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità alle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, ispirandosi nei rapporti con i colleghi al principio di una assidua e solerte collaborazione. Sul piano normativo, ai fini dell’integrazione dell’abuso d’ufficio rileva la palese violazione del principio costituzionale di “buona amministrazione”, che impone ad ogni funzionario pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi patrimoniali ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni, come quelli che, secondo la motivata ricostruzione dei giudici del merito, hanno caratterizzato la vicenda in questione ad opera dell'imputato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato al pagamento delle spese processuali.