mercoledì, marzo 07, 2007

consulenza e consulto (seguito)

I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che
del consulente.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi
familiari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale
documentazione relativa al caso.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una
dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato.

martedì, marzo 06, 2007

consulenza e consulto

Consulenza e consulto
Art. 60
- Consulenza e consulto -
Qualora la complessità del caso clinico o l’interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del paziente che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate.

(tratto dal codice professionale 2006)

lunedì, marzo 05, 2007

rapporti con il medico curante

Art. 59
- Rapporti con il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dell’interessato o del suo legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza.
Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente.

(tratto dal codice professionale 2006)

sabato, marzo 03, 2007

rispetto tra medici

La realtà dei rapporti tra medici è improntata (in ospedale per mia esperienza) da comportamenti per niente "umani" e regolati da frasi del tipo "non capisci niente", "quello non capisce niente", "fai questo", "non ti permettere", "quello sbaglia sempre", "non mi fido di quello", "ma cosa vuoi, si sa da dove viene", "non ha voglia di lavorare", "non sa fare niente", "faccio io perchè sono io", "si fa così", "dovete fare così", "chi non vuole può andare via", "io ho ragione", "sbagli", "hai sbagliato", "qui si fa così", "si è preso il malato". "opero io pechè gli altri non sanno operare", "non è aggiornato", "ha un carattere difficile, non voglio averci a che fare", "non parlarci", "non parlare con loro", "non dire niente a loro", per non dire delle conseguenze delle calunnie, dei soprusi, dell'invidia, dei rancori e della concorrenza estremizzata oltre che della esclusione e della emarginazione.
Progetto in corso di realizzazione per i pazienti/clienti: umanizzare gli ospedali!!.


Art. 58 Rispetto reciproco

Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.

(tratto dal codice deontologico 2006, vale anche per i medici dipendenti ospedalieri)